2.29.2008
Bufale elettorali
Da più parti arriva la richiesta di un riscontro di legge puntuale circa la possibilità di non ritirare o restituire le schede elettorali, con conseguente verbalizzazione dei motivi del rifiuto o della restituzione. Il dubbio, è che in assenza di una previsione normativa chiara i Presidenti di seggio potrebbero facilmente mettere in difficoltà chi volesse portare avanti questo tipo d'iniziativa.
1) l'elettore non ritira la scheda: vuol dire che non partecipa al voto e questo viene annotato sulle pandette (non sul verbale)
2) l'elettore non consegna la scheda: questo viene annotato sul verbale e l'elettore è sicuramente passibile di sanzioni amministrative (è detto chiaramente che chi non restituisce la matita viene multato.... per la scheda la legge non dice niente, ma potrebbero esserci anche conseguenze penali)
Nel caso specifico, c'è un indubbio interesse dell'elettore ad esercitare il proprio diritto di voto.
Ma oltre che un diritto, l'esercizio di voto è anche un dovere civico (Art. 48 Cost.)
per le elezioni politiche la legge prevede per i non votanti che si astengono dal voto (non vanno a votare) l'iscrizione nel casellario giudiziario della menzione "NON HA VOTATO", ma solo per le politiche, non anche per le amministrative.
questa dizione però, è stata inserita solo una volta (elezioni del 1948), poi la norma è caduta in disuso.
Art. 104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche:
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
.La norma si riferisce alle disposizioni che impartisce il Presidente di Seggio. non qualsiasi elettore
Per concludere, in attesa di studiare meglio quale o quali proteste avanzare nei seggi, dei consigli utili.
Come sopra ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori.
Benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, evitare di farsi coinvolgere in accese ed inutili discussioni.
Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).
Contributo del compagno Gastone (saggio uomo di legge :-) )